Capo I
Art. 3
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni
In vigore dal 11 giu 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Definizioni
1. All', comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) "generatore di calore": la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;»;
b) la lettera l-vicies sexies) è sostituita dalla seguente:
«l-vicies sexies) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;»;
c) la lettera l-tricies) è sostituita dalla seguente:
«l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;»;
d) dopo la lettera l-tricies), sono aggiunte le seguenti:
«l-tricies semel) "contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)": contratto di cui all', comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni;
l-tricies bis) "microsistema isolato": il microsistema isolato quale definito dall', punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
l-tricies ter) "sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS)": sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
l-tricies quater) "sistema o impianto di climatizzazione invernale" o "impianto di riscaldamento": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;
l-tricies quinquies) "sistemi alternativi ad alta efficienza": sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48#art-3