Capo I
Art. 10
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
In vigore dal 11 giu 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola «Esercizio» sono inserite le seguenti: «, conduzione, controllo, ispezione», e dopo la parola «estiva» sono aggiunte le seguenti: «, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all', commi 1-quater e 1-quinquies.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48#art-10