Capo III
Art. 16
Regolamenti edilizi comunali
In vigore dal 11 giu 2020
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i comuni adeguano il regolamento di cui all', comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dall' del presente decreto.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
4. All' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
Storico versioni
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