Art. 17 · Abrogazioni
Capo IV

Art. 17

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Abrogazioni

In vigore dal 11 giu 2020
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di seguito indicate: a) , commi 1 e 2; b) articolo 4-ter, comma 2; c) , comma 6-bis; d) , comma 3; e) ; f) , comma 3. 2. All' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati. 3. L'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato. 4. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all', comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
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