Art. 16

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole da «, successivamente alla quale» a «in regime ordinario» sono soppresse; b) al comma 10, le parole «e delle ispezioni» e le parole «e la periodicità delle ispezioni» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-02-06;4#art-16

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