Art. 12
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all' del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1
1. All' del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-02-06;4#art-12