Art. 18

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza»; b) al comma 3, dopo le parole «eventualmente provenienti» sono inserite le seguenti: «da donazioni, da altre amministrazioni, nonché»; c) al comma 5, le parole da «e comunque» a «dell'articolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il limite di cui al comma 1»; d) al comma 6, le parole «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente codice» e dopo le parole «ai sensi dell'articolo 25» sono inserite le seguenti: «e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-02-06;4#art-18

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