Art. 23

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 27 feb 2020
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Lamorgese, Ministro dell'interno Guerini, Ministro della difesa Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 23 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile».) — Testo vigente | Portale Normativo