Art. 20
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.»;
b) al comma 3, dopo le parole «dell'intervento o dell'attività» sono inserite le seguenti: «e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale»;
c) al comma 5, le parole da «, dal paragrafo 2» a «del 1° febbraio 2013» sono soppresse.
Storico versioni
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