Art. 17

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da «e disposizioni finalizzate» a «risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.».
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Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Art. 17 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile».) — Testo vigente | Portale Normativo