Art. 21

Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-02-06;4#art-21

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