Art. 21
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.».
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