Art. 11

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all' del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All' del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), dopo le parole «monitoraggio e sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,»; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all', comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»; c) al comma 3, dopo le parole «dell'attività di allertamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-02-06;4#art-11

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