Art. 8
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all' del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1
1. All' del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole «e alle infrastrutture pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all', comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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