Art. 4

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

In vigore dal 27 feb 2020
Modifiche all' del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. All', comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e): 1) le parole «interforze operante con continuità» sono sostituite dalle seguenti: «e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all', comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»; b) alla lettera h), le parole «l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione e lo svolgimento»; c) alla lettera l), le parole «dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni».
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Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Art. 4 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile».) — Testo vigente | Portale Normativo