Art. 8

Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 704: 1) al comma 1, la parola «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro»; 2) al comma 1-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della difesa sono altresì definite le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.»; b) all'articolo 782, comma 1: 1) le parole «All'atto dell'ammissione» sono sostituite dalle seguenti: «I volontari ammessi»; 2) le parole «i volontari devono» sono sostituite dalle seguenti: «hanno l'obbligo di»; 3) le parole «dalla conseguita specializzazione» sono soppresse; c) l'articolo 1049 è abrogato; d) all'articolo 1307-bis: 1) al comma 1: 1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:»; 1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 1.3) alla lettera c): 1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»; 1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono aggiunte le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»; 1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»; 2) il comma 3 è abrogato; 3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»; e) all'articolo 1308, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza. 4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»; f) all'articolo 1309: 1) al comma 1, la parola «specializzazione» è sostituita dalla seguente «specialità»; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.»; g) all'articolo 1524, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;173#art-8

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