Art. 4
Disposizioni a regime in materia di marescialli
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 655-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.»;
b) all'articolo 682:
1) al comma 4:
1.1) alla lettera a), numero 3), le parole «nell'anno in cui è bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;
1.2) alla lettera b), numero 1), le parole «nell'anno in cui è bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;
2) al comma 5:
2.1) all'alinea, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
2.2) alla lettera a):
2.2.1) al numero 1.2, la parola «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;
2.2.2) al numero 1.4), le parole «nell'anno in cui è bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;
2.2.3) al numero 2), il numero «40°» è sostituito dal seguente: «45°»;
2.3) alla lettera b), le parole «dieci» e «sette» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette» e «tre»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;
c) all'articolo 760, comma 1-bis, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
d) l'articolo 762 è sostituito dal seguente:
«Art. 762 (Stato giuridico dei frequentatori). - 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualità di allievo. Il personale militare di cui all'articolo 682, comma 4, lettera b), all'atto dell'assunzione della qualità di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed è restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola.
2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.
3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.»;
e) all'articolo 816, comma 2, dopo le parole «ripartiti in», sono inserite le seguenti: «categorie e»;
f) all'articolo 972, comma 1, primo periodo:
1) le parole «a corsi di particolare livello tecnico» sono soppresse;
2) dopo le parole «Aeronautica militare», sono inserite le seguenti: «a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,»;
g) all'articolo 1273:
1) al comma 1, le parole «dei sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente ai ruoli dei marescialli»;
2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità, assicurando almeno una promozione per specialità.»;
h) all'articolo 1278:
1) al comma 1, lettera a), il numero «8» è sostituito dal seguente: «7»;
2) al comma 3, lettera b), il numero «7» è sostituito dal seguente: «6»;
i) all'articolo 1323:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:»;
1.2) alla lettera c):
1.2.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;
1.2.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;
1.3) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;
l) l'articolo 1325 è abrogato;
m) all'articolo 1328, comma 2, le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;
n) all'articolo 1517, comma 5:
1) alla lettera f), le parole «tromba in Sib basso» sono soppresse;
2) alla lettera g), prima delle parole «trombone tenore», sono inserite le seguenti: «tromba in Sib basso,»;
o) all'articolo 1521, comma 2:
1) alla lettera a), le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2.2) al numero 2), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2.3) al numero 3), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»;
2.4) al numero 4), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2.5) al numero 5), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»;
p) all'articolo 1522, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui agli articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c), sono riferiti all'ultimo biennio.».
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