Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di ufficiali
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2196-bis:
1) al comma 1, lettera a), le parole «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «52 anni»;
2) al comma 1-quater, le parole «alla data di pubblicazione del bando» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di presentazione della domanda»;
3) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinques. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a):
a) fino all'anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano;
b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).»;
b) all'articolo 2230, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-quinquies), è riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.»;
c) dopo l'articolo 2231-bis, è inserito il seguente:
«Art. 2231-ter (Disposizione transitoria per il transito nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti). - 1. L'articolo 930, comma 1-sexies, si applica agli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a decorrere dal 1° gennaio 2018.»;
d) all'articolo 2233-quater:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole «e generale di brigata» sono soppresse;
1.2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonché ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016;
b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016.»;
e) all'articolo 2239, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
«3-quater. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica è richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.»;
f) all'articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole «per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;173#art-3