Art. 6
Disposizioni a regime in materia di sergenti
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 690:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole «concorsi interni», sono inserite le seguenti: «e successivo corso di formazione basico,»;
1.2) alla lettera a), le parole «nel limite minimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del 60 per cento»;
1.3) alla lettera b), le parole «nel limite massimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite minimo del 40 per cento»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;
b) l'articolo 691 è abrogato;
c) all'articolo 773:
1) alla rubrica, le parole «aggiornamento e formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico»;
2) al comma 1, le parole «aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico di durata non superiore»;
d) all'articolo 840, comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive,» sono inserite le seguenti: «anche qualificate e complesse,»;
e) l'articolo 1284 è sostituito dal seguente:
«Art. 1284 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene ad anzianità.»;
f) all'articolo 1285:
1) al comma 1:
1.1) le parole «, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta,» sono soppresse;
1.2) le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;
2) al comma 2, le parole «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»;
g) all'articolo 1286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici aeromobili, il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.»;
h) all'articolo 1287:
1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 2 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;
d) nocchieri di porto: 4 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»;
i) all'articolo 1288, comma 1, le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni»;
l) all'articolo 1323-bis:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:
«Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:»;
1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
1.3) alla lettera c):
1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;
1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;
1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;173#art-6