Art. 7
Disposizioni transitorie in materia di sergenti
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2197-quinquies, è inserito il seguente:
«Art. 2197-sexies (Concorso straordinario per il ruolo dei sergenti). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;
b) all'articolo 2254-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell'avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo, le promozioni sono così determinate:
a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza prevista al comma 1-ter;
b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);
2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno;
c) ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
1-ter. Fino al 31 dicembre 2019 i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono:
a) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
b) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
c) 5 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
d) 4 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.»;
2) al comma 2, alinea, le parole «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2017»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al 1° gennaio 2020, sono promossi al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianità di grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non promossi nelle aliquote fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in ruolo:
a) la prima metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione;
b) i sergenti maggiori con anzianità 2014;
c) la seconda metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione.
2-ter. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2021 è formata l'aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con anzianità nel grado 2016.
2-quater. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2022 sono formate le seguenti distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori:
a) con anzianità nel grado 1° gennaio 2017;
b) con anzianità nel grado 2 gennaio 2017;
c) con anzianità nel grado 3 gennaio 2017.»;
4) al comma 3, dopo le parole «corrispondenti» sono inserite le seguenti: «, in deroga al comma 1-bis, per l'anno 2017,»;
5) al comma 4, le parole «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017»;
6) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.»;
7) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti è così disciplinata:
a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a).»;
c) all'articolo 2254-ter:
1) al comma 1, dopo le parole «1323-bis,» sono inserite le seguenti: «commi 1, lettere b), c) e d)» e dopo le parole «nel grado fino al» sono aggiunte le seguenti: «31 dicembre»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:
a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;
c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;
e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;
f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;
g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);
i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);
l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c);
m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024;
n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a);
o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;
4) il comma 3 è abrogato;
d) all'articolo 2254-quater, comma 1, lettera a), dopo le parole «sergente maggiore capo», sono inserite le seguenti: «e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;173#art-7