Art. 1
Disposizioni comuni a più categorie
In vigore dal 20 feb 2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all', comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto l'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell', comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell', comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell', comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell', comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1447/2019, emesso nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emesso nella seduta del 17 ottobre 2019;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni comuni a più categorie
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell', comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.»;
b) all'articolo 622:
1) al comma 1, lettera c), le parole «ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.»;
c) all'articolo 635:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), dopo le parole «per inidoneità psico-fisica», sono inserite le seguenti: «e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)»;
1.2) alla lettera g) le parole «, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi» sono soppresse;
1.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.
1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.»;
d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;
e) all'articolo 645, alla rubrica, dopo la parola «categorie», sono aggiunte le seguenti: «nei concorsi pubblici»;
f) all'articolo 668, comma 1:
1) alla lettera a), numero 1), le parole «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;
2) alla lettera b), numero 1), la parola «contrammiraglio» è sostituita dalla seguente: «capitano di vascello»;
3) alla lettera c), numero 1), le parole «generale di brigata aerea» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;
g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola «armi,» è inserita la seguente: «corpi,»;
h) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:
«Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare). - 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.»;
i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole «il diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;
l) all'articolo 798-bis, comma 1:
1) alla lettera b):
1.1) al numero 1), le parole «1.500 primi marescialli, 4.600» sono sostituite dal seguente numero: «6.100»;
1.2) al numero 2), le parole «1.350 primi marescialli, 3.950» sono sostituite dal seguente numero: «5.300»;
1.3) al numero 3) le parole «1.800 primi marescialli, 5.300» sono sostituite dal seguente numero: «7.100»;
2) alla lettera c):
2.1) al numero 1), i numeri «41.330» e «22.900» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «42.080» e «22.150»;
2.2) al numero 2), i numeri «7.950» e «5.600» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «8.325» e «5.225»;
2.3) al numero 3) i numeri «7.050» e «6.200» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «7.425» e «5.825»;
m) all'articolo 843, comma 1, dopo la parola «specialità» sono inserite le seguenti: «o qualificazioni»;
n) all'articolo 858, comma 3, le parole «, salvo quanto disposto dall'articolo 859» sono soppresse;
o) all'articolo 861, il comma 2 è abrogato;
p) all'articolo 862:
1) ai commi 1 e 3, le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;
2) al comma 2, le parole «l'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «il militare»;
3) al comma 4:
3.1) le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;
3.2) dopo le parole «dimissioni volontarie dal grado» sono inserite le seguenti: «, purchè non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego»;
q) all'articolo 880, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.»;
r) dopo l'articolo 911, è inserito il seguente:
«Art. 911-bis (Aspettativa per assenze indebitamente fruite). - 1.
Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti è imputabile a colpa del militare.»;
s) all'articolo 923, comma 5:
1) le parole «un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa» sono sostituite dalle seguenti: «la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause»;
2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.»;
t) all'articolo 930:
1) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente:
a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;
b) volontari in ferma prefissata annuale o raffermati nonché volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio.»;
2) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.
1-quater. Il transito è precluso nei seguenti casi:
a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4;
b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;
c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.
1-quinquies. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632.»;
3) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:
«1-sexies. Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, può presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al comma 1.»;
u) all'articolo 1000, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) Esercito italiano: 55 anni;
b) Marina militare: 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;»;
v) dopo l'articolo 1051, è inserito il seguente:
«Art. 1051-bis (Promozioni in particolari situazioni). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianità o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica.»;
z) l'articolo 1084-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:
a) raggiungimento del limite di età;
b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
c) infermità;
d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).
2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.
3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.
4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.
5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.»;
aa) all'articolo 1275:
1) al comma 1, la parola «specializzazione» è sostituita dalla seguente: «specialità»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.»;
3) il comma 6-bis è abrogato;
bb) all'articolo 1280:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c) nocchieri di porto: 6 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.»;
2) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.
4-quater. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.»;
cc) all'articolo 1359, comma 3, le parole «nè a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione» sono soppresse;
dd) all'articolo 1370, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.»
ee) all'articolo 1377, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.»;
ff) all'articolo 1381, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:
a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;
b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente.»;
gg) all'articolo 1389, comma 1, lettera b), le parole «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, 90 giorni»;
hh) all'articolo 1494, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore e non può essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, è ammesso d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.
5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.»;
ii) dopo l'articolo 1837-bis, è inserito il seguente:
«Art. 1837-ter (Assistenza in favore del personale militare cessionario dei cani delle Forze armate riformati). - 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Il personale militare di cui al primo periodo fruisce dell'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00 per ciascun cane.»;
ll) all'articolo 2209-septies:
1) alla rubrica, le parole «quadri al» sono sostituite dalle seguenti: «quadri per il»;
2) al comma 1, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti»;
3) al comma 3:
3.1) la lettera a) è soppressa;
3.2) alla lettera c), la parola «luogotenente» è sostituita dalle seguenti: «primo luogotenente o della qualifica speciale».
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