Art. 11
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
In vigore dal 20 feb 2020
1. All'articolo 2262-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere da tale data»;
b) al comma 8:
1) le parole «, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, è effettuata alla» sono sostituite dalle seguenti: «e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono dalla»;
2) dopo le parole «a tenente», sono inserite le seguenti: «o corrispondente, ove più favorevole»;
c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, è corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e corrispondenti;
c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.
8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis è altresì corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.
8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente comma è corrisposto un assegno una tantum pari a euro 250,00.
8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter è corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) al personale di cui alla lettera a), euro 65,00 nell'anno 2020;
b) al personale di cui alla lettera b), euro 80,00 nell'anno 2020;
c) al personale di cui alla lettera c), euro 90,00 nell'anno 2020.».
2. Le risorse di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 175.297,00 per l'anno 2020, euro 77.137,00 per l'anno 2021, euro 7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00 per l'anno 2023, euro 1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro 12.630.367,26 per l'anno 2026, euro 2.333.502,26 per l'anno 2027, euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere dall'anno 2029.
3. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1826-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono incrementate di euro 550.905,00 a decorrere dall'anno 2025.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all', comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall', comma 2, lettera b), numero 4), del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;173#art-11