Art. 12

Copertura finanziaria

In vigore dal 20 feb 2020
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in euro 10.806.676 per l'anno 2019, a euro 51.178.957 per l'anno 2020, a euro 66.730.488 per l'anno 2021, a euro 67.138.422 per l'anno 2022, a euro 66.886.675 per l'anno 2023, a euro 62.890.363 per l'anno 2024, a euro 57.658.882 per l'anno 2025, a euro 61.650.883 per l'anno 2026, a euro 58.675.371 per l'anno 2027, a euro 56.013.508 per l'anno 2028 e a euro 54.912.770 a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 916.042 a decorrere dall'anno 2020. 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione >Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Guerini, Ministro della difesa Lamorgese, Ministro dell'interno Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;173#art-12

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