Capo III
Art. 9
Procedura relativa alla dichiarazione {CE} di conformità o di idoneità all'impiego
In vigore dal 26 giu 2019
Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego
1. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è effettuata dall'organismo notificato cui il fabbricante o il suo mandatario ha presentato domanda.
2. Qualora i componenti di interoperabilità siano oggetto di altri atti giuridici dell'Unione europea concernenti altre materie, la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego deve indicare che i componenti di interoperabilità rispondono anche ai requisiti di tali atti giuridici.
3. Se nè il fabbricante nè il suo mandatario hanno ottemperato agli obblighi stabiliti al comma 2 e all', comma 2, tali obblighi sono a carico di chiunque immetta sul mercato i componenti di interoperabilità. Gli stessi obblighi si applicano a chiunque assembla i componenti di interoperabilità, o parti di componenti di interoperabilità di diversa origine, ovvero fabbrica i componenti di interoperabilità per uso proprio.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all', se l'ANSFISA o altra Autorità nazionale competente accerta che la dichiarazione «CE» è stata indebitamente rilasciata, provvede affinché il componente di interoperabilità non sia immesso sul mercato e ne venga vietato l'impiego e il fabbricante o il suo mandatario rimettono in conformità il componente di interoperabilità alle condizioni fissate dall'ANSFISA o dalla competente Autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-9