Capo II
Art. 5
Specifiche Tecniche di Interoperabilità - STI
In vigore dal 26 giu 2019
1. Ogni sottosistema definito nell'Allegato II è oggetto di una STI. Ove necessario, un sottosistema può essere oggetto di più STI e una STI può comprendere vari sottosistemi.
2. I sottosistemi fissi e i veicoli sono conformi alle STI e alle norme nazionali vigenti rispettivamente al momento della richiesta di autorizzazione di messa in servizio e della richiesta di autorizzazione d'immissione sul mercato. La conformità è costantemente garantita durante il loro esercizio.
3. L'ANSFISA partecipa con propri rappresentanti alle fasi di elaborazione e revisione delle STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'ERA, ai sensi dell', comma 1, del regolamento (UE) 2016/796 e informa periodicamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'andamento di detti lavori.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa alle attività del Comitato di cui all' della direttiva (UE) 2016/797, con il supporto dell'ANSFISA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-5