Capo III
Art. 7
Condizioni per l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilità
In vigore dal 26 giu 2019
1. I componenti di interoperabilità sono immessi sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti essenziali e le condizioni per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario con quello del resto dell'Unione europea e se, nella loro area d'uso, sono usati conformemente alla loro destinazione e se adeguatamente installati e sottoposti a manutenzione. Tali disposizioni non precludono l'eventuale immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni che esulano da quelle disciplinate dal presente decreto.
2. Non è consentito vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilità in vista del loro impiego nel sistema ferroviario quando tali componenti soddisfano le disposizioni della direttiva (UE) 2016/797. I componenti di interoperabilità non sono soggetti a verifiche già compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego, di cui all' della medesima direttiva.
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