Capo III

Art. 11

Sanzioni relative ai componenti di interoperabilità

In vigore dal 26 giu 2019
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilità non conformi ai requisiti essenziali oppure con irregolare dichiarazione «CE» di cui all' oppure privi della stessa, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti di interoperabilità in modo difforme dalla loro destinazione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata dall'ANSFISA. 3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
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Sanzioni relative ai componenti di interoperabilità (Art. 11 Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).) — Testo vigente | Portale Normativo