Capo III
Art. 8
Conformità o idoneità all'impiego
In vigore dal 26 giu 2019
1. Un componente di interoperabilità soddisfa i requisiti essenziali se è conforme alle prescrizioni stabilite nelle relative STI o specifiche europee.
2. La dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego attesta che i componenti di interoperabilità sono stati oggetto delle procedure stabilite nella relativa STI per la valutazione della conformità o idoneità all'impiego. Essa è redatta, datata e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario applicando le disposizioni previste dalle pertinenti STI e secondo il modello stabilito dalla Commissione europea mediante gli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.
3. Qualora la STI lo richieda, la dichiarazione «CE» è corredata di un certificato, rilasciato da uno o più organismi notificati, che attesta la conformità intrinseca di un componente di interoperabilità, considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, e da un certificato, rilasciato da uno o più organismi notificati, che prova l'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare nel caso dei pertinenti requisiti di carattere funzionale.
4. I pezzi di ricambio dei sottosistemi già messi in servizio al momento dell'entrata in vigore della corrispondente STI possono essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti alle disposizioni del comma 2.
5. Ove stabilito dalle pertinenti STI, i prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di interoperabilità, già immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore, possono godere di un periodo di transizione secondo le modalità ivi indicate. Tali componenti sono conformi all', comma 1.
6. I componenti di interoperabilità conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-8