Capo IV

Art. 12

Libera circolazione dei sottosistemi

In vigore dal 26 giu 2019
1. Fatte salve le disposizioni del Capo V, non è consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, non si possono esigere verifiche che siano già state compiute nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica ovvero in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/797, al fine di verificare la conformità con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-12

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