Capo IV

Art. 13

Conformità alle STI e alle norme nazionali

In vigore dal 26 giu 2019
1. L'ANSFISA considera conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti, laddove previsto, della «dichiarazione "CE" di verifica» redatta con riferimento alle STI, a norma dell', comma 1, ovvero della «dichiarazione di verifica» redatta con riferimento alle norme nazionali a norma dell', comma 8, o di entrambe. 2. Le norme nazionali per l'applicazione dei requisiti essenziali e, se del caso, gli strumenti di conformità nazionali accettabili sono applicati nei casi seguenti: a) qualora le STI non contemplino alcuni aspetti corrispondenti ai requisiti essenziali, inclusi i punti in sospeso di cui all', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797; b) qualora la deroga a una o più STI o di parte di esse sia stata notificata in applicazione dell'; c) qualora un caso specifico necessiti dell'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente; d) le norme nazionali utilizzate per specificare i sistemi esistenti sono limitate alla valutazione della compatibilità tecnica del veicolo con la rete; e) le reti e i veicoli non sono coperti dalle STI; f) quale misura preventiva temporanea urgente, specialmente in seguito a un incidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-13

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Conformità alle STI e alle norme nazionali (Art. 13 Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).) — Testo vigente | Portale Normativo