Parte PrimaTitolo IXCapo III

Art. 341

Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

In vigore dal 28 set 2024
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: a) le disposizioni degli agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; b) la disposizione dell' agli institori dell'imprenditore; c) le disposizioni degli al commissario del concordato preventivo; d) le disposizioni degli ai creditori. 3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell', commi 4 e 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-341

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