Parte Prima›Titolo IX›Capo V
Art. 346
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
In vigore dal 15 lug 2022
1. Per reati previsti negli , l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'.
2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall' e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-346