Parte Prima›Titolo X›Capo I
Art. 349
Sostituzione dei termini fallimento e fallito
In vigore dal 15 lug 2022
1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-349