Parte Prima›Titolo IX›Capo V
Art. 347
Costituzione di parte civile
In vigore dal 31 gen 2024
1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'amministratore straordinario di cui all' del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-347