Parte Prima›Titolo IX›Capo III
Art. 343
Liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 31 gen 2024
1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli .
3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli si applicano al commissario speciale di cui all' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all' del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all' del regolamento (UE) 2021/23, nonché alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-343