Parte Prima›Titolo IX›Capo III
Art. 342
Falso in attestazioni e relazioni
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-342