Parte Prima›Titolo IX›Capo II
Art. 340
Esercizio abusivo di attività commerciale
In vigore dal 15 lug 2022
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-340