Parte Prima›Titolo IX›Capo II
Art. 340
364 / 415Esercizio abusivo di attività commerciale
In vigore dal 15 lug 2022
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-340