Art. 340 · Esercizio abusivo di attività commerciale
Parte PrimaTitolo IXCapo II

Art. 340

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Esercizio abusivo di attività commerciale

In vigore dal 15 lug 2022
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-340