Parte Prima›Titolo IX›Capo III
Art. 341
365 / 415Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
In vigore dal 28 set 2024
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a) le disposizioni degli agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
b) la disposizione dell' agli institori dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli al commissario del concordato preventivo;
d) le disposizioni degli ai creditori.
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell', commi 4 e 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-341