Parte Prima›Titolo IX›Capo II
Art. 329
Fatti di bancarotta fraudolenta
In vigore dal 15 lug 2022
1. Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall', comma 1, se:
a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.
3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell', comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-329