Parte PrimaTitolo IXCapo II

Art. 329

Fatti di bancarotta fraudolenta

In vigore dal 15 lug 2022
1. Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall', comma 1, se: a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società. 3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell', comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-329

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