Parte Prima›Titolo IX›Capo II
Art. 332
Denuncia di crediti inesistenti
In vigore dal 15 lug 2022
1. Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-332