Parte PrimaTitolo IXCapo I

Art. 326

Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

In vigore dal 15 lug 2022
1. Nel caso in cui i fatti previsti negli hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. 2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. 3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-326

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