Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 312
Ripartizione dell'attivo
In vigore dal 15 lug 2022
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-312