Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 315
Risoluzione e annullamento del concordato
In vigore dal 15 lug 2022
1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall', commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-315