Parte PrimaTitolo VIICapo II

Art. 315

Risoluzione e annullamento del concordato

In vigore dal 15 lug 2022
1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall', commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'. 3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-315

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo