Parte PrimaTitolo VIICapo III

Art. 316

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

In vigore dal 15 lug 2022
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a: a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-316

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