Parte Prima›Titolo VII›Capo III
Art. 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
In vigore dal 15 lug 2022
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all';
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-316