Parte PrimaTitolo VCapo V

Art. 221

Ordine di distribuzione delle somme

In vigore dal 15 lug 2022
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: a) per il pagamento dei crediti prededucibili; b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; d) per il pagamento dei crediti postergati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-221

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