Parte PrimaTitolo VCapo V

Art. 226

Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il creditore ammesso a norma dell' ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-226

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