Parte PrimaTitolo VCapo V

Art. 229

Restituzione di somme riscosse

In vigore dal 15 lug 2022
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. 2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-229

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