Parte Prima›Titolo V›Capo V
Art. 229
251 / 415Restituzione di somme riscosse
In vigore dal 15 lug 2022
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-229