Parte PrimaTitolo VCapo V

Art. 225

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

In vigore dal 15 lug 2022
1. I creditori ammessi a norma dell' concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-225

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo