Parte Prima›Titolo V›Capo V
Art. 225
247 / 415Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
In vigore dal 15 lug 2022
1. I creditori ammessi a norma dell' concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-225